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Obblighi di rendicontazione

Tutti i soggetti destinatari del 5 per mille dell’irpef, entro un anno dalla ricezione degli importi, redigono un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal  quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:

a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché del rappresentante legale;

b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;

c) l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di  spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalita'  ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;

d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;

e) l'indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo».

I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.

Gli enti che  hanno percepito contributi di importo inferiore  a  20.000  euro non  sono tenuti, salva espressa richiesta dell'amministrazione, all'invio  del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.».

L’Ufficio per lo sport può operare anche a campione controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.

Le somme erogate quali contributo del cinque per mille non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, trattandosi di importi erogati per finalità di utilità sociale (per ulteriori approfondimenti consultare alla sezione "normativa" l'art. 12 del dpcm 23/4/2010 come modificato dall'art. 3 del dpcm 7/7/2016).

Per saperne di più

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