DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

Aggiornamento: 21/09/2026

D.1 Chi può partecipare a questo Avviso?

R. Il presente Avviso è rivolto a tutte le Diocesi, agli Istituti Religiosi e alle loro Province, alle Società di Vita Apostolica e alle loro Province. Solo tali soggetti potranno presentare le candidature, sia per sé stessi che per gli enti ecclesiastici ad essi collegati o sottoposti alla loro giurisdizione (a titolo esemplificativo: Parrocchie, Case religiose, Fondazioni di culto e religione). Gli interventi devono riguardare spazi dedicati allo sport presso oratori ubicati in aree degradate.

D.2 Come presentare domanda?

R. Le domande di partecipazione, sottoscritte dal legale rappresentante delle Diocesi, delle Società di Vita Apostolica o delle loro Province, dell’Istituto Religioso o delle loro Province, dovranno essere inoltrate, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma dedicata (di cui al link https://avvisibandi.sport.governo.it). Il legale rappresentante dei citati Enti ecclesiastici dovrà inserire direttamente i dati in piattaforma oppure potrà consentire l’accesso a un proprio delegato, mediante la procedura indicata nella guida rinvenibile al seguente link: https://avvisibandi.sport.governo.it/guida.pdf.

D.3 Possono presentare domanda di contributo le singole Parrocchie?

R. No. Le Parrocchie possono presentare domanda solo ed esclusivamente per il tramite delle Diocesi di riferimento, così come gli altri Enti ecclesiastici possono presentare domanda solo ed esclusivamente per il tramite degli Istituti Religiosi e delle loro Province, delle Società di Vita Apostolica e delle loro Province.

D.4 Le Diocesi possono presentare domanda di contributo per spazi oratoriali di loro pertinenza?

R. Sì. Le Diocesi, come anche gli Istituti Religiosi e le loro Province, le Società di Vita Apostolica e le loro Province – oltre a poter presentare una domanda per ciascuno degli enti ecclesiastici ad essi collegati o sottoposti alla loro giurisdizione – possono presentare domanda di contributo anche per realizzare o rigenerare uno spazio sportivo oratoriale di propria pertinenza.

D.5 Quali enti e strutture sono ammissibili come beneficiari?

R. Possono beneficiare del finanziamento: Diocesi, Istituti Religiosi, Società di Vita Apostolica e le loro Province, nonché gli enti ecclesiastici ad essi collegati o sottoposti alla loro giurisdizione (quali Parrocchie, Case religiose, Fondazioni di culto e religione). Non sono ammissibili soggetti pubblici o soggetti privati non ecclesiastici. L'elemento distintivo è che l'intervento debba riguardare uno spazio in ambito oratoriale.

D.6 Qual è la differenza tra soggetto proponente ed ente beneficiario?

R. Il soggetto proponente è l'ente che presenta la domanda di finanziamento (Diocesi, Istituto Religioso, loro Province, Società di Vita Apostolica, o loro Province). L'ente beneficiario è l'ente cui fa riferimento lo spazio sportivo oratoriale da realizzare o rigenerare; tale ente potrà essere diverso dal proponente (es. la ristrutturazione di uno spazio sportivo oratoriale di pertinenza della Parrocchia proposta da una Diocesi). Quando l'ente beneficiario è diverso dal proponente, quest'ultimo deve allegare dichiarazione firmata dal rappresentante legale del beneficiario che attesta l'accettazione di tutte le condizioni dell'Avviso.

D.7 Sono ammissibili i progetti in spazi scolastici?

R. Gli interventi finanziabili dall'Avviso riguardano esclusivamente spazi dedicati allo sport presso oratori. Se uno spazio scolastico è parte della struttura oratoriale di una Diocesi, Istituto Religioso o Società di Vita Apostolica e viene utilizzato per fini oratoriali (aggregazione giovanile, attività sportive), la relativa richiesta di contributo potrebbe essere ritenuta ammissibile dal Responsabile del Procedimento, purché sia garantita la libera disponibilità dell'area oratoriale e si rispettino tutti gli altri requisiti dell'Avviso. Tuttavia, la struttura deve avere carattere oratoriale primario e non scolastico.

D.8 Qual è la scadenza per presentare le domande di partecipazione?

R. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 16 luglio 2026 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 16 ottobre 2026, attraverso la piattaforma dedicata (https://avvisibandi.sport.governo.it).

D.9 Quali interventi sono finanziabili?

R. Le risorse sono destinate alla realizzazione di: (a) campetti polifunzionali (playground) ad uso oratoriale, con annessa zona giochi per uno sport integrato, accessibile e inclusivo e spazio ludico ricreativo; (b) ristrutturazione e/o rigenerazione di campetti polifunzionali (rifacimento manto, sostituzione attrezzature sportive, illuminazione, recinzione, ecc.); (c) realizzazione o ristrutturazione e contestuale allestimento di spazi di aggregazione oratoriale giovanile al chiuso (sale ludiche, sportive, ricreative, spazi per danza o ginnastica) con forniture di attrezzature per non più del 30% dell'importo totale lavori del quadro economico). Gli spazi realizzati dovranno essere a disposizione della comunità a costo zero o a prezzi che rappresentino esclusivamente una forma di rimborso delle spese di manutenzione per i primi 2 anni e a costi calmierati di almeno il 50% rispetto alla media dei costi di mercato, per almeno ulteriori 5 anni.

D.10 È possibile presentare più di un progetto nello stesso Comune?

R. Sì, purché siano rispettati i limiti dell'art. 4, comma 1. La Diocesi, gli Istituti Religiosi, le Società di Vita Apostolica o la relativa Provincia possono presentare per sé stessi non più di un progetto in ciascun Comune. Inoltre, può essere presentato un solo progetto per ciascun ente ecclesiastico collegato o sottoposto alla relativa giurisdizione. Pertanto, nello stesso Comune possono risultare ammissibili più progetti riferiti a enti ecclesiastici diversi, fermo restando il limite di un progetto per ciascun ente beneficiario.

D.11 Qual è l'importo massimo finanziabile per singolo progetto?

R. I singoli progetti non potranno essere finanziati per un importo superiore a: € 300.000,00 per le nuove realizzazioni (Art. 3, lettere a e c); € 200.000,00 per gli interventi di rigenerazione/ristrutturazione (Art. 3, lettera b). I progetti verranno finanziati nel limite dell’importo stabilito, per ogni ambito regionale ecclesiastico, nella tabella allegata all'Avviso (Allegato A).

D.12 Qual è la quota minima di compartecipazione richiesta ai beneficiari?

R. È prevista una quota obbligatoria minima di compartecipazione da parte dei soggetti beneficiari del 15% dell'importo richiesto per il finanziamento dei progetti presentati. I beneficiari possono coprire tale quota attraverso altre fonti di finanziamento, quali i finanziamenti dell'Istituto del Credito Sportivo e Culturale (I.C.S.C.) o gli incentivi relativi ai meccanismi di incentivazione gestiti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.). Non è consentito il cumulo di finanziamenti sulla medesima voce di spesa (doppio finanziamento).

D.13 È possibile presentare un progetto per un immobile in locazione?

R. Considerate le peculiarità di alcuni spazi in uso agli Enti Ecclesiastici, l'Avviso richiede che sia garantita la disponibilità dell'area oratoriale (Art. 4, comma 1, lettera f), comprovata dal possesso di un valido titolo giuridico (proprietà o altro diritto reale o personale di godimento di durata congrua) alla data di presentazione della domanda di partecipazione Nel caso di locazione, o di comodato, deve essere dimostrata la disponibilità almeno per l'intera durata dell'impegno di fruibilità dello spazio (almeno 7 anni), e quindi in quest’ultimo caso il contratto deve recare la clausola di rinuncia del comodante ad avvalersi della facoltà di richiedere la restituzione dell’immobile prima della scadenza del comodato stesso o almeno per il predetto periodo settennale. Gli interventi non possono riguardare spazi dedicati allo sport oggetto di contenzioso giudiziario (Art. 7, comma 1, lettera c).

D.14 Quali sono i criteri di valutazione dei progetti?

R. I criteri di valutazione da parte del Dipartimento sono descritti all’articolo 9 dell’Avviso. In sintesi, i progetti saranno valutati in base a criteri complessivi fino a 100 punti: (A) Sistemi di gestione ambientale e prestazione energetica (max 18 punti: fotovoltaico 8 pt, illuminazione LED 5 pt, building automation 5 pt); (B) Piano di attività di gestione dell'area sportiva (max 17 punti: attività scuola 8 pt, attività minoranze etniche e gruppi vulnerabili 9 pt); (C) Indicatori Territoriali (max 50 punti: popolazione residente, presenza giovani, disagio economico, delittuosità, abbandono scolastico); (D) Fruibilità dello spazio (max 15 punti: durata della fruibilità gratuita o calmierata). I progetti sono finanziati in ordine di punteggio fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

D.15 Come deve essere garantita la fruibilità dello spazio per la comunità?

R. Gli spazi realizzati/ristrutturati/rigenerati dovranno essere a disposizione della comunità a costo zero o a prezzi che rappresentino esclusivamente una forma di rimborso delle spese di manutenzione per i primi 2 anni, e a costi calmierati di almeno il 50% rispetto alla media dei costi di mercato per almeno ulteriori 5 anni. La data di decorrenza è stabilita al momento della messa in esercizio dei nuovi spazi o di quelli riqualificati e deve essere comunicata tramite apposito atto a firma del legale rappresentante. In caso di comodato a Enti del Terzo Settore o Associazioni Sportive Dilettantistiche, l'ETS/ASD devono garantire una fruibilità alle medesime condizioni dichiarate in sede di candidatura.

D.16 Quali spese non sono ammissibili?

R. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, dell’Avviso, non sono ammissibili: (a) eventuali costi di esproprio o di acquisto del terreno su cui insiste l'area sportiva; (b) eventuali costi per l'acquisto di strutture sportive ovvero di strutture da adibire a centri sportivi; (c) sistemazione delle aree esterne se non strettamente connesse alla realizzazione o riqualificazione dell'area sportiva; (d) servizi e/o lavori affidati dall'ente in violazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Non sono altresì ammissibili spese non riconducibili alle categorie di cui al comma 1 del citato articolo 10, anche se collegate con le finalità dell’Avviso.

D.17 Come deve essere affidato l'intervento dal punto di vista della gara pubblica?

R. Tutti gli interventi devono conformarsi al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023 e s.m.ei.), sia per la fase di affidamento che per quella esecutiva. In particolare, sulla prima, le stazioni appaltanti, ancorché l'importo non raggiunga la soglia dei 150.000,00 euro, dovranno procedere all'affidamento con procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici. I beneficiari possono affidare le funzioni di Stazione Appaltante e/o Centrale Unica di Committenza a Sport e salute S.p.A., società qualificata ai sensi dell'Art. 63, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, con risorse a carico del quadro economico del singolo intervento.

D.18 Quale è il processo di valutazione e selezione dei progetti?

R. Il processo prevede due fasi: (Prima Fase – dal 16 ottobre 2026 al 30 novembre 2026) Le Regioni Ecclesiastiche selezionano i progetti, scegliendo un numero il cui importo complessivo sia pari al 150% dell'importo definito per il loro territorio, sulla base della coerenza con gli obiettivi del Fondo di Sviluppo e Coesione e verificando i dati di ubicazione in zona degradata. (Seconda Fase) Il Dipartimento per lo Sport verifica le candidature e redige una graduatoria di merito fino alla concorrenza delle risorse disponibili, attribuendo i punteggi secondo i criteri dell'Art. 9.

D.19 Quali sono i compiti del responsabile del procedimento?

R. Come indicato all’art. 8 dell’Avviso, il Responsabile del procedimento provvede alla verifica delle proposte presentate, alla loro valutazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 9 dell’Avviso e alla redazione della graduatoria di merito.

D.20 Dove verranno pubblicate le graduatorie e i risultati?

R. La graduatoria, con le risultanze delle valutazioni del Responsabile del Procedimento, sarà pubblicata sul sito istituzionale https://www.sport.governo.it. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

D.21 Quali sono i termini per sottoscrivere la Convenzione di finanziamento?

R. Il legale rappresentante dell'ente beneficiario dovrà sottoscrivere digitalmente la Convenzione e trasmetterla al Dipartimento per lo sport entro 15 giorni dalla ricezione della stessa. La Convenzione disciplina la realizzazione delle attività, i reciproci rapporti e responsabilità, nonché le modalità di erogazione del contributo. La Convenzione contiene una clausola risolutiva che dispone la trasmissione di un progetto da porre a base di gara, già verificato e validato, con libera disponibilità di aree e immobili, entro 120 giorni dalla sua sottoscrizione.

D.22 Quando devono iniziare i lavori dopo l'approvazione della graduatoria?

R. Il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di verifica positiva del progetto da parte del Dipartimento, dovrà avviare la procedura di affidamento dei lavori (pubblicazione del bando di gara o trasmissione delle lettere di invito). Non si potrà procedere all'avvio delle procedure di gara prima della registrazione del decreto di approvazione della graduatoria e di impegno della relativa spesa da parte dei competenti organi di controllo.

D.23 Per eventuali chiarimenti a chi devo rivolgermi?

R. Per eventuali chiarimenti, le Diocesi o gli Istituti Religiosi o le loro Province devono far pervenire le proprie richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: impiantisticasportiva@governo.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 settembre 2026. Le richieste pervenute oltre tale termine o inoltrate a indirizzi diversi non saranno prese in considerazione. I chiarimenti forniti saranno diretti unicamente a dirimere dubbi di natura interpretativa. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate con qualificazione di 'f.a.q.' sul sito https://www.sport.governo.it.

D.24 Per eventuali criticità nella profilazione e/o nell’utilizzo della piattaforma a chi devo rivolgermi?

R. Esclusivamente per segnalare problematiche di natura tecnica inerenti alla piattaforma, è possibile scrivere a impiantisticasportiva@governo.it

D.25 Un'ASD già collaborante con la parrocchia può essere indicata come soggetto gestore? Serve un accordo formale già in fase di candidatura?

R. Sì, un'ASD già collaborante con la parrocchia, sulla base di un riconoscimento formale in essere alla data di trasmissione della domanda di partecipazione, può essere indicata come soggetto gestore, fermo il rispetto di quanto previsto all’art. 3, commi 3 e 4, e art. 4, comma 1, lett. j), dell’Avviso.

 D.26 Gli Istituti Religiosi e le loro province così come le Società di Vita Apostolica e le loro province accedono direttamente al portale? Presentano i loro progetti in autonomia?

R. Sì, in quanto la domanda di partecipazione deve essere presentata dai soggetti indicati all’art. 2 dell’Avviso, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma dedicata di cui al link https://avvisibandi.sport.governo.it, inserendo i dati e le dichiarazioni di cui all’art. 4 dell’Avviso.

 D.27 C'è un limite economico minimo d'intervento?

R. No, non è imposto un limite minimo, ferma la tipologia di interventi finanziabili ed il limite massimo del contributo richiedibile ai sensi degli articoli art. 3, comma 1, e 4, comma 3, dell’Avviso,

 D.28 Le spese di progettazione sono a carico degli enti beneficiari?

R. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, lett. c) e comma 2 lett. d), e 6, comma 3, dell’Avviso, sono ammissibili, e quindi finanziabili, le spese per i servizi tecnici e di progettazione affidati nel rispetto del principio di concorrenzialità (procedura aperta, negoziata, con esclusione di affidamenti diretti, anche nelle ipotesi di affidamenti al di sotto dei 150.000,00 euro).

 D.29 È possibile presentare un progetto interparrocchiale per lo stesso comune?

R. Sì, è possibile presentare un progetto condiviso da più parrocchie, fermo il rispetto delle condizioni e limiti previsti dall’Avviso in relazione al soggetto che può presentare la domanda di partecipazione (per le parrocchie: la Diocesi) e di enti beneficiari, dell’intervento.

 D.30 Dopo l'accesso al portale da parte della Curia (dalla persona designata dal Vescovo), gli enti beneficiari possono poi accedere in autonomia per caricare i progetti?

R. No, solo gli enti richiedenti (Diocesi; Istituti Religiosi e loro province; Società di Vita Apostolica e loro Province) possono accedere al portale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, dell’Avviso.

 D.31 Se una diocesi partecipa con un solo intervento che riguarda tutto il territorio diocesano, il bacino di fruitori per cui ottenere il punteggio secondo la territorialità è dato dalla somma della popolazione dei Comuni della Diocesi?

R. No. La piattaforma assegna i punteggi automaticamente basandosi unicamente sui dati relativi al Comune in cui è situato il bene, in conformità con l’art. 9, comma 1, lett. C.1. della griglia di valutazione

 D.32 Gli spazi di un Seminario Interdiocesano possono essere candidati? Si precisa che l'accesso all'area non è riservata ai seminaristi, ma anche agli esterni.

R. Sì, gli spazi di un Seminario Interdiocesano possono essere candidati nel rispetto delle finalità di cui all’art. 3 dell’Avviso. Anche in questo caso, gli spazi realizzati/ristrutturati/rigenerati dovranno essere a disposizione della comunità a costo zero o a prezzi che rappresentino esclusivamente una forma di rimborso delle spese di manutenzione per i primi 2 anni e a costi calmierati di almeno il 50% rispetto alla media dei costi di mercato, per almeno ulteriori 5 anni.

D.33  Si chiede come verificare l'iscrizione al registro del censimento impiantistica sportiva e come eventualmente ottenere l'iscrizione.

R: Per verificare se l'oratorio parrocchiale risulta censito nel Registro Nazionale dell'Impiantistica Sportiva, è necessario consultare i canali ufficiali gestiti da Sport e Salute S.p.A. e dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare si potrà scrivere a: censimentoimpianti@sportesalute.eu.

Nel caso in cui l’impianto sportivo dell'oratorio non risulti censito, l'iscrizione deve essere effettuata seguendo le procedure previste dal sistema di rilevazione dell'impiantistica sportiva nazionale. In ogni caso ai fini dell’istanza, tale codice potrà essere richiesto anche dopo la domanda, ove non esistente all’atto della presentazione della candidatura; dovrà essere, in ogni caso, prodotto, prima della firma della Convenzione.

 D.34 Il codice univoco dell’impianto sportivo è obbligatorio per tutti gli interventi candidati al Bando Oratori?

R: No. Il codice univoco non è obbligatorio nei seguenti casi:

·         interventi che riguardano impianti o spazi di nuova realizzazione, per i quali il codice univoco non è ancora disponibile al momento della presentazione della domanda;

·      interventi che riguardano spazi non classificabili come impianti sportivi, quali, a titolo esemplificativo, sale polivalenti, sale multimediali, spazi ludici o altre strutture non soggette al censimento degli impianti sportivi

In tali fattispecie il campo relativo al codice univoco può essere lasciato non compilato.

Per gli impianti sportivi di nuova realizzazione, l'eventuale acquisizione del codice univoco dovrà necessariamente ed obbligatoriamente avvenire successivamente, secondo le modalità previste per l'inserimento nel censimento degli impianti sportivi.

 D.35 L’importo massimo finanziabile comprende anche la quota di compartecipazione a carico del beneficiario oppure quest’ultima deve essere aggiunta?

R. No. L’importo massimo finanziabile non comprende la quota di compartecipazione del beneficiario, che pertanto si aggiunge al contributo richiesto. La quota di compartecipazione (pari ad almeno il 15% del contributo richiesto) deve essere indicata in candidatura nel rispetto delle disposizioni dell’Avviso.

 D.36 Ai fini della partecipazione all’Avviso, cosa si intende per “aree urbane fragili” o “zone caratterizzate da particolare degrado sociale e urbano”? Sono ammissibili anche i Comuni di piccole dimensioni o i paesi limitrofi a centri abitati più estesi?

R. Sì. La nozione di “area urbana fragile” o di “zona caratterizzata da particolare degrado sociale e urbano” non deve essere interpretata esclusivamente con riferimento ai grandi centri urbani. Possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’Avviso anche comuni di piccole e medie dimensioni, nonché centri limitrofi ad aree urbane più estese, purché il contesto interessato dall’intervento presenti elementi di fragilità sociale, economica, educativa o infrastrutturale coerenti con le finalità dell’Avviso.

Ai fini della valutazione della candidatura, assume rilievo non tanto la dimensione demografica del comune, quanto la capacità del progetto di rispondere a bisogni concreti del territorio, quali, a titolo esemplificativo, fenomeni di disagio giovanile, rischio di dispersione sociale o educativa, carenza di spazi aggregativi e sportivi, limitate opportunità di inclusione e partecipazione per bambini e ragazzi.

Si raccomanda pertanto ai soggetti proponenti di descrivere puntualmente nella domanda le caratteristiche del territorio di riferimento e gli elementi che ne evidenziano la condizione di fragilità, illustrando il ruolo dello spazio oratoriale quale presidio educativo, sociale e sportivo a favore della comunità locale.

 D.37 Si chiede se la realizzazione di una nuova struttura sportiva su un'area parrocchiale diversa da quella attualmente utilizzata, destinata a sostituire un impianto esistente non più sicuro e funzionale e che verrebbe dismesso, possa essere considerata un intervento di “nuova realizzazione” ai fini dell'Avviso.

 R: Sì. Qualora l’intervento preveda la realizzazione di una nuova struttura sportiva su un’area diversa da quella attualmente occupata dall’impianto esistente, esso può essere ricondotto alla tipologia di “nuova realizzazione”, anche quando sia finalizzato alla sostituzione di una struttura preesistente non più idonea sotto il profilo della sicurezza, della funzionalità o dell’adeguatezza rispetto ai bisogni della comunità.

Ai fini della valutazione della candidatura, assume particolare rilevanza la dimostrazione che il nuovo intervento sia effettivamente destinato a garantire la continuità e il potenziamento della funzione sportiva, educativa e aggregativa svolta dall’oratorio, evitando la perdita di un presidio sociale di riferimento per il territorio.

Il soggetto proponente dovrà pertanto evidenziare, nella documentazione progettuale, le ragioni che rendono necessaria la delocalizzazione dell’impianto, l’inidoneità della struttura esistente e i benefici attesi in termini di accessibilità, sicurezza, fruibilità e ampliamento dell’offerta sportiva e inclusiva per la comunità di riferimento.

Resta fermo che l’intervento dovrà rispettare tutti i requisiti di ammissibilità e le condizioni previste dall’Avviso, nonché conseguire le autorizzazioni e i titoli necessari secondo la normativa vigente.

 D.38 Come si intende il calcolo del limite del 30% per le attrezzature

R. Il limite del 30% relativo alle attrezzature e alle forniture deve essere calcolato sull'importo dei lavori, come espressamente previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c), dell'Avviso.

Pertanto, per gli interventi che prevedono la realizzazione o ristrutturazione e contestuale allestimento di spazi di aggregazione oratoriale giovanile, l'importo delle attrezzature sportive e ludico-ricreative (quali, a titolo esemplificativo, tavoli da ping-pong, biliardini, spazi multimediali e attrezzi ginnici) non può essere superiore al 30% dell'importo totale dei lavori previsto nel quadro economico dell'intervento.

Si chiarisce, inoltre, che il riferimento contenuto nell'art. 10, lett. g), al limite del 30% del contributo richiesto deve considerarsi un refuso materiale. L'unico criterio correttamente applicabile è quello stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. c), che individua quale base di calcolo l'importo dei lavori.

 D.39 L'IVA rientra nel contributo? Le Parrocchie e le Diocesi sono generalmente enti non commerciali e, nella maggior parte dei casi, non possono recuperare l'IVA, che rappresenta quindi un costo effettivamente sostenuto. Si chiede pertanto se l'IVA costituisca una spesa ammissibile nell'ambito del quadro economico dell'intervento e se i limiti di finanziamento previsti dall'Avviso debbano intendersi comprensivi o meno dell'IVA.

R.  Sì. L'IVA costituisce una spesa ammissibile qualora rappresenti un costo effettivamente e definitivamente sostenuto dal soggetto beneficiario e non sia recuperabile, rimborsabile o compensabile secondo la normativa vigente.

Pertanto, per le Parrocchie e le Diocesi che non possono esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA, l'imposta può essere inclusa tra le spese del progetto.

Conseguentemente, gli importi previsti dall'Avviso quali contributi massimi assentibili devono intendersi comprensivi di IVA.

Resta fermo che il soggetto richiedente dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, l'impossibilità di recuperare l'IVA relativa alle spese rendicontate.

 D.40 Nel caso in cui la Diocesi disponga di un proprio ufficio tecnico, si chiede se possa svolgere le funzioni di stazione appaltante, nominando il Responsabile Unico del Progetto (RUP) tra il proprio personale, sia per i progetti di cui è direttamente beneficiaria sia per quelli presentati dalle parrocchie del proprio territorio. 

R. La Diocesi può svolgere le funzioni di soggetto attuatore dell'intervento e di stazione appaltante se munita della qualificazione prevista dal d.lgs. n. 36/2023, individuando, nell'ambito della propria organizzazione, il Responsabile Unico del Progetto (RUP), per gli interventi delle Parrocchie di cui è proponente o per quello di cui è direttamente beneficiaria, ferme infatti le limitazioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’Avviso, su cui si richiamano le risposte fornite nelle FAQ n. 4, 5 e 6.

 D.41 ai fini della presentazione dell’istanza sono necessarie la richiesta e l'acquisizione di CUP e CIG?

R. Si chiarisce che in questa fase di presentazione e valutazione delle candidature non è richiesta l'acquisizione del CUP o del CIG, che dovranno tuttavia essere acquisiti nei tempi e nei modi previsti dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Si precisa, in particolare, che il CUP dovrà essere acquisito prima della sottoscrizione della Convenzione di finanziamento e ivi inserito.

 D.42 si chiede se lo schema di Convenzione sarà pubblicato prima della graduatoria e se è prevista un'anticipazione del contributo.

 R. La Convenzione sarà trasmessa per la sottoscrizione ai soli soggetti ammessi a finanziamento e disciplinerà, tra l'altro, gli obblighi delle parti, le modalità attuative dell'intervento, gli adempimenti di monitoraggio e rendicontazione, nonché le modalità di erogazione del contributo. La Convenzione dovrà essere sottoscritta con firma digitale entro 15 giorni dalla sua ricezione.

Per quanto concerne i pagamenti, non potrà essere erogata alcuna anticipazione, in quanto, nel rispetto delle disposizioni che regolano il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027 nonché del relativo cronoprogramma finanziario e procedurale dell'intervento, le erogazioni potranno essere effettuate solo a rimborso.

 D.43 Richiedendo un finanziamento per interventi misti di cui alla lettera a) nonché alle lettere b) e c) dell'art. 3, comma 1, dell'Avviso Pubblico, si chiede di sapere se sia possibile fruire contemporaneamente della somma degli importi previsti al comma 3 dell'art. 4 del medesimo Avviso.

No, non è possibile sommare tali importi, in quanto le risorse sono destinate, alternativamente, alla realizzazione delle diverse tipologie, così come stabilito dallo stesso art. 3, comma 1.